Con la vendemmia del 1997 i vini del Ticino possono recare in etichetta la denominazione di origine: “Ticino”, “Rosso o Bianco o Rosato del Ticino o Ticinese”.
Nel contesto della DOC devono figurare le seguenti indicazioni: la DOC Denominazione di Origine Controllata; il nome o la ragione sociale con l’indirizzo del viticoltore-vinificatore, del vinificatore, del negoziante, ecc.; il tenore alcolico espresso in “% vol”; l’indicazione della capacità delle bottiglie.
La Denominazione di Origine Controllata può essere completata con indicazioni geografiche di località più circoscritte, quali: la parte del Cantone, il Distretto, il Comune, la frazione e i nomi catastali; la tenuta, l’azienda, il castello o termini analoghi, a condizione che la superficie vitata totale sia superiore a 0.5 ettari e che i loro perimetri siano iscritti, con autorizzazione dall’Ordine della DOC, al Registro delle indicazione geografiche di località.
Per i Vini da Monovitigno è obbligatorio indicare: TICINO, denominazione di origine controllata e Il vitigno raccomandato, che deve essere presente nella misura di almeno il 90%.
Per i vini prodotti con più vitigni è obbligatorio indicare: Rosso del Ticino, Bianco o Rosato del Ticino o Ticinese, denominazione di origine controllata; e due o più vitigni raccomandati, oltre al vitigno preponderante possono essere indicati anche gli altri vitigni presenti in quantità superiori al 10% della mescolanza. Le varietà d’uva devono essere menzionate secondo l’ordine della loro importanza.
È pure ammesso l’assemblaggio di annate nel limite del 15 %, utilizzando: per i vini da monovitigno, un vino della medesima origine a condizione che il vitigno indicato sia presente nella misura di almeno il 90 % dell’assemblaggio. Per i vini prodotti con più vitigni, un vino ottenuto dalla mescolanza di diverse varietà raccomandate, oppure uno o più vini da monovitigno.
Le varietà rosse ammesse dalla DOC sono: Bondola, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carminoir, Diolinoir, Gamaret, Garanoir, Merlot, Pinot nero e Syrah.
Per i vini IGT – Nostrano: “Indicazione geografica tipica – Nostrano” sono ammesse solo uve rosse di ceppo europeo (non ibridate) che rispettano i limiti di produzione.
Per i vini IGT – “Indicazione geografica tipica” sono ammesse varietà rosse in generale che rispettano i limiti di produzione.
Per i vini VDT – “Vini da tavola” sono ammesse varietà rosse in generale
Le varietà bianche ammesse sono: Chardonnay, Chasselas, Doral, Kerner, Müller-Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon Bianco, Semillon e Viognier.
Per i vini IGT – Nostrano “Indicazione geografica tipica – Nostrano” sono ammesse solo uve bianche di ceppo europeo (non ibridate) che rispettano i limiti di produzione.
Per i vini IGT “Indicazione geografica tipica” sono ammesse varietà bianche in generale che rispettano i limiti di produzione.
Per i vini VDT “Vini da tavola” sono ammesse varietà bianche in generale
I limiti di produzione (rese massime per unità di superficie) per le uve destinate ai vini DOC sono fissate a 1,0 Kg/m2 per le uve rosse e a 1,2 Kg/m2 per le uve bianche.
I limiti di produzione (rese massime per unità di superficie) per le uve destinate ai vini IGT sono fissate a 1,6 Kg/m2 per le uve rosse e a 1,8 Kg/m2 per le uve bianche.
Non ci sono limiti di produzione per le uve destinate ai vini da tavola VDT.
Aggiornamento 2007 al Disciplinare della DOC: Durante l’assemblea ordinaria dei delegati dell’Ordine della DOC, tenutasi il 7 maggio 2007, è stato approvato il principio di vietare l’uso dei trucioli, delle doghe (staves) e dei bastoncini (sticks) per la produzione di vini DOC ticinesi.
Nel 2007 si è anche inserito il termine RISERVA che puo’ essere usato per i vini BIANCHI messi in commercio dopo almeno 12 mesi dalla vendemmia e per i vini ROSSI messi in commercio dopo almeno 18 mesi dalla vendemmia.